Logo

L'associazione

L'Associazione

L' associazione è stata costituita con l'intento di arricchire la professionalità degli iscritti, tutelare la categoria e la committenza, operare per il progresso delle nuove leve, promuovere lo scambio di informazioni ed esperienze, diffondere l'etica professionale.

Statuto e Codice Etico

Art. 1: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA 

L'associazione assume la seguente denominazione: Topografi Associati della Regione Trentino-Alto Adige - Topographenvereinigung der Region Trentino-Sudtirol in lingua tedesca - fissa la propria sede legale a Bolzano in Piazza Mazzini n° 49 int. 11, e due recapiti, uno in provincia di Trento ed uno in quella di Bolzano, presso lo studio di uno dei componenti il consiglio direttivo. Si ricono¬sce nella sigla "TPG", sia in lingua italiana che in quella tedesca, che d'ora in poi, viene assunta per indicare l'associazione. Ha durata fino al 2050 e potrà essere anticipatamente sciolta per delibera dell'assemblea costituita da almeno i 3/4 degli iscritti aventi diritto al voto ed approvata dalla mag-gioranza qualificata dei 2/3 dei presenti. 

Art. 2: SCOPO E COMPITI DELL'ASSOCIAZIONE 

  1. La "TPG" è un'associazione dei tecnici operanti nel settore geodetico-topografico della Regione Trentino-Alto Adige. 
    Si costituisce quale rappresentante indipendente dei suoi soci con lo scopo di farne progredi¬re il livello professionale e di curarne gli interessi. 
  2. Compiti istituzionali dell'associazione, che non dovranno contrastare con gli ordinamenti degli ordini e collegi professionali, sono i seguenti: 
    a) rappresentanza e difesa dell'immagine professionale del topografo; 
    b) diffusione della conoscenza delle applicazioni della topografia nel mondo d'oggi; 
    c) rappresentanza degli iscritti nei rapporti con la società; 
    d) rappresentanza degli interessi tecnico-professionali dei soci; 
    e) avviamento e mantenimento di rapporti di collaborazione e di studio con associazioni ed istituzioni di professioni similari. 
  3. Oltre agli scopi istituzionali è compito dell'associazione: 
    a) operare in modo che si instauri un rapporto di collaborazione tra i soci; 
    b) promuovere l'aggiornamento professionale degli iscritti ed operare per il progresso delle nuove leve; 
    c) essere tramite e canale propulsivo per lo scambio di informazioni ed esperienze tra i soci; 
    d) diffondere e far rispettare l'etica professionale. 
  4. La "TPG" non persegue alcun fine politico né di lucro. 

Art. 3: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE 

Gli organi della "TPG" sono: 

  1. l'assemblea dei soci; 
  2. il consiglio direttivo; 
  3. il presidente; 
  4. i revisori dei conti; 
  5. il collegio dei probiviri. 

Art. 4: COMPONENTI LA SOCIETÀ 

  1. La società è costituita dai seguenti soci: 
    a) ordinari; 
    b) aggregati; 
    c) onorari. 
  2. Possono aderire all'associazione in qualità di socio ordinario tutti i tecnici, iscritti nei relativi albi delle province di Trento e Bolzano come liberi professionisti, che esercitino la loro attività preminente ed autonoma nel campo della geodesia e della topografia e siano in possesso delle seguenti caratteristiche individuali: 
    a) abbiano conseguito una laurea od un diploma attinente al campo specifico ovvero sia stato loro riconosciuto per legge un titolo equipollente; 
    b) risultino iscritti negli albi dei liberi professionisti per la categoria di appartenenza; 
    c) abbiano esercitato la professione quali titolari di studio professionale con attività preva-lentemente topografica o di impresa di rilievi geodetici e topografici dando prova di pre¬parazione e correttezza professionale per almeno tre anni, oppure siano stati, per eguale periodo, dipendenti con mansioni di concetto dei predetti studi o imprese dando uguale prova di preparazione e correttezza professionale. 
  3. Il titolo è condizione indispensabile a far parte dell'associazione ma non ne costituisce un dirit¬to. L'ammissione è sempre condizionata alla volontà dell'assemblea. 
  4. Soci ordinari 
    Per l'ammissione è necessario presentare domanda sottoscritta da due soci ordinari. La domanda completata da una breve relazione motivata dai soci presentatori e da alcuni elabo¬rati tecnici redatti e sottoscritti dal candidato (2), va presentata al presidente indirizzandola al consiglio direttivo che redige istruttoria da sottoporre alla successiva assemblea dei soci com¬petente a deliberare la nuova iscrizione. 
    Se vi fosse opposizione da parte di tre o più soci ordinari, l'ammissione è rinviata all'assemblea successiva che, previa integrazione della istruttoria, ne delibera l'iscrizione con la maggioran¬za qualificata dei 2/3 dei presenti. 
    In caso di rigetto della domanda l'aspirante può riproporla dopo 1 anno (3) e seguirà la stessa procedura descritta sopra. 
  5. Soci aggregati 
    Possono diventare soci aggregati coloro che intendono far parte dell'associazione per comu¬nanza di interessi e scopi di cui all'art. 2 e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 paragrafo 2) lettere a) e b). 
    La prassi di accettazione è identica a quella relativa ai soci ordinari. 
    Possono partecipare a tutte le assemblee senza diritto di voto. La posizione di socio aggrega¬to non costituisce requisito preferenziale per l'ammissione a socio ordinario. 
    La domanda di ammissione a socio aggregato può non essere sottoscritta da due soci ordinari. 
  6. Soci onorari
    Possono diventare soci onorari le personalità il cui contributo, giudicato utile dall'associazione per i propri compiti istituzionali, ne giustifichi l'ammissione. 
    Possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto. 
    Vengono iscritti su proposta del consiglio direttivo e con l'approvazione a maggioranza semplice dell'assemblea. 

Art. 5: AMMISSIONE SOCI 

L'accettazione di un socio o candidato viene fatta a norma dell'art. 4. Si considera avvenuta quan¬do il richiedente avrà ricevuto dal consiglio direttivo, comunicazione scritta della sua accettazione da parte dell'assemblea ed abbia provveduto al versamento della quota di iscrizione e di quella annuale (2). 
L'Associazione non ha obblighi di accettazione. 
La reintegrazione di socio moroso è subordinata al pagamento delle quote arretrate maggiorate degli interessi legali. 

Art. 6: DIRITTI E DOVERI DEI SOCI 

  1. Tutti i soci, anche coloro i quali svolgono la loro attività professionale in ambito di uno studio tecnico associato o di un'impresa (2), hanno diritto di partecipare all'attività e di usufruire dell'-organizzazione. Sono obbligati a sostenere le finalità dell'associazione, a rispettare i deliberati dell'assemblea e del consiglio direttivo e a non divulgare notizie riservate riguardanti l'attività dell'associazione. 
  2. Le quote di iscrizione, associative, versamenti per attività che interessino collettivamente gli iscritti, sono obbligatori per tutti salvo che per i soci onorari. Quella associativa è da versare entro il mese di febbraio di ogni anno (2). 
  3. Il socio ordinario, ed egli soltanto, è autorizzato ad aggiungere alla propria intestazione o sigla la dicitura: membro della" TPG" (topografi associati delle province di Trento e Bolzano). 
    Studi professionali ed imprese con più associati i quali non siano tutti iscritti sono autorizza¬ti ad aggiungere la dicitura "membro TPG" purché sia precisato quale sia il socio iscritto (2). 

Art. 7: CESSAZIONE DA SOCIO 

La decadenza da socio avviene: 

  1. Per la morte dell'iscritto. 
  2. Per dimissioni, che possono essere presentate soltanto dopo l'espletamento di tutti gli obblighi verso l'associazione, inviando preavviso scritto con raccomandata R.R. al consiglio diret¬tivo almeno sei mesi prima della scadenza dell'anno finanziario. 
    Il dimissionario rimane impegnato a partecipare per la sua quota a tutte le spese che sono state deliberate durante il periodo in cui è stato associato. 
  3. Per cancellazione, quando vengono a mancare i requisiti richiesti all'atto dell'Iscrizione. 
  4. Per espulsione deliberata dal consiglio direttivo che dovrà inviare motivazione scritta al socio (2):
    a) quando il socio, malgrado due ammonizioni scritte, è in ritardo di almeno sei mesi nel pagamento di quote associative o altri versamenti regolarmente deliberati; 
    b) Quando il socio, subiti due richiami, per la medesima mancanza di carattere amministrati¬vo, prosegua nel perpetrare la stessa violazione (2). 
    c) quando il socio non partecipi di persona a tre assemblee, consecutivamente (2). 
  5. Per tutti gli altri motivi l'espulsione avviene su proposta del collegio dei probiviri e successiva delibera motivata ed inappellabile dell'assemblea, costituita da almeno il 50% degli iscritti aven¬ti diritto al voto, con maggioranza qualificata dei 3/4 dei presenti. 

Art. 8: ASSEMBLEA DEI SOCI 

  1. L'assemblea generale ordinaria viene convocata entro (3) il mese di febbraio di ogni anno sola¬re. É indetta dal presidente, su delibera del consiglio direttivo, con comunicazione scritta da inviare agli associati almeno due (3) settimane prima della data di convocazione. É composta da tutti gli associati che, a termine di statuto, possono esercitare i diritti sociali. É validamente costituita con la presenza personale o per delega scritta ad un socio, della (2) metà più uno degli associati. É ammessa una sola delega per socio (2). Il presidente in carica ne assume la presidenza con l'obbligo, in caso di impedimento, di delegare per iscritto un suo rappresen¬tante, scelto tra i membri del consiglio direttivo. 
    L'assemblea delibera l'approvazione della relazione del presidente sull'attività svolta nell'eser¬cizio precedente, dei bilanci preventivi e consuntivi; determina le direttive di massima per l'at¬tività dell'associazione; delibera l'ammissione dei nuovi soci e si pronuncia su ogni problema che verrà ad essa sottoposto dal presidente. 
    Le proposte che si intendono inserire nell'ordine del giorno dell'assemblea generale ordinaria devono essere sottoscritte da almeno 1/10 degli associati aventi diritto di voto e fatte perve¬nire con lettera raccomandata R.R. al presidente entro il giorno 15 del mese che precede la data fissata dallo statuto per la convocazione dell'assemblea. Le proposte presentate o perve¬nute dopo tale termine verranno sottoposte, per la decisione di ammissione, all'assemblea che dovrà deliberare a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. 
    L'assemblea generale ordinaria delibera con la maggioranza relativa da intendersi sempre in rapporto al numero dei soci aventi diritto di voto che risultano presenti. 
    L'assemblea generale ordinaria può destituire, con la maggioranza qualificata dei 3/4 dei soci ordinari presenti, qualsiasi organo dell'associazione con l'obbligo di provvedere all'immediata sostituzione. Sempre con detta maggioranza può espellere dall'associazione qualsiasi associa¬to. 
    Le deliberazioni dell'assemblea devono essere verbalizzate in apposito registro, sottoscritte dal presidente dell'associazione e dal segretario e, delle stesse, tutti gli associati potranno prenderne visione. Il verbale si intende approvato qualora non pervenga al presidente alcun ricorso entro 30 gg. dalla data di stesura dello stesso. In caso di ricorso motivato dovrà essere convocata entro 30 gg. una nuova assemblea che deciderà in merito. 
  2. L'assemblea straordinaria dovrà essere convocata ogni qualvolta sia ritenuta necessaria dal consiglio direttivo, oppure, su richiesta scritta motivata da parte di almeno 1/3 dei soci ordi¬nari. La convocazione straordinaria, oltre all'ordine del giorno, dovrà fornire le motivazioni delle proposte presentate dagli associati o dal consiglio direttivo. 
    L'assemblea straordinaria discute e delibera esclusivamente sugli argomenti risultanti dal o.d.g. e per la sua validità, svolgimento e verbalizzazione valgono, in quanto compatibili, le norme relative all'assemblea generale ordinaria. 

Art. 9: CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. L'associazione è diretta ed amministrata da un consiglio direttivo composto da sei membri eletti dall'assemblea degli associati con la maggioranza qualificata di almeno 2/3 dei presenti aventi diritto di voto. 
    Per i candidati che, nel corso della prima votazione, non avessero ottenuto la maggioranza richiesta, si procederà, seduta stante, a nuova votazione di ballottaggio tra gli associati che hanno ottenuto voti e risulteranno eletti coloro che raggiungeranno almeno la maggioranza del 50% più uno dei presenti al ballottaggio (3). 
    Dei sei consiglieri tre sono riservati agli iscritti residenti in provincia di Bolzano e tre residenti in provincia di Trento iscritti agli Albi od Ordini professionali in una delle due province. I soci residenti nelle due province eleggono i propri consiglieri con la maggioranza autonoma per provincia dei 2/3. 
    I consiglieri durano in carica tre anni (3) e sono rieleggibili. Gli stessi devono essere soci ordi¬nari dell'associazione. 
  2. Il consiglio direttivo nomina tra i propri membri un presidente che assume anche la carica di presidente dell'associazione, un segretario ed un tesoriere. 
    Il consiglio direttivo provvede a tutte quelle attività che si rendono necessarie per il consegui¬mento delle finalità indicate nello statuto. 
    In particolare: 
    a) predispone, approva e presenta relazioni, bilanci e rendiconti finanziari annuali all'assemblea ordinaria, determina la quota di iscrizione e quella associativa annuale (1); 
    b) amministra i fondi; 
    c) istruisce le domande di iscrizione; 
    d) realizza le direttive dell'assemblea; 
    e) provvede a tutte le iniziative necessarie per il conseguimento dei fini statutari compiendo tutti gli atti conseguenti con la sola esclusione di quelli riservati, per legge od ai sensi del presente statuto, all'assemblea; 
    f) fissa, nella propria riunione, dopo l'elezione, i due recapiti previsti dall'art. 1 provvedendo all'immediata comunicazione agli associati; 
    g) istruisce i procedimenti disciplinari nei confronti dei soci che violano col loro comporta¬mento le norme dello statuto emettendo le seguenti sanzioni (3): 
    - il richiamo (3) 
    - la censura (3) 
    - espulsione a norma dell'art. 7 (3). 
    In merito alla competenza dei poteri sopracitati, il consiglio direttivo, le cui riunioni risulteran¬no valide solo con la presenza della metà più uno dei consiglieri, prenderà deliberazioni con la maggioranza semplice dei presenti. 
    Durante la votazione, in caso di parità, prevale il voto del presidente. 
    L'assenza ingiustificata di un consigliere per tre riunioni consecutive del consiglio direttivo, ne determina la decadenza. 
    Al termine di ogni riunione sarà redatto verbale degli argomenti trattati e delle delibere assun¬te che dovrà essere sottoscritto dal presidente e dal segretario o, in assenza di uno di loro, dal consigliere più anziano presente alla seduta. 
    I consiglieri non potranno assumere alcuna iniziativa autonoma se non preventivamente auto¬rizzata dal consiglio direttivo. 
  3. Il presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. 
    Spetta in particolare al presidente, oltre che presiedere l'assemblea degli associati ed il consi¬glio direttivo: 
    a) dare esecuzione alle delibere del consiglio direttivo, rappresentando personalmente o per delega scritta, l'associazione in tutte le sedi opportune per il conseguimento degli obietti¬vi programmati; 
    b) sovrintendere su tutti i servizi ed atti amministrativi dell'associazione; 
    c) convocare il consiglio direttivo o l'assemblea, qualora si renda necessario, per proporre l'approvazione di programmi che dovessero apparire utili al conseguimento degli scopi sta¬tutari. 
    Il presidente non potrà assumere alcuna iniziativa autonoma se non preventivamente autoriz¬zata dal consiglio direttivo. 
  4. Il segretario coadiuva il presidente, esegue gli incarichi da questi affidatigli, redige i verbali e mantiene i contatti del consiglio direttivo con gli associati. 

Art. 10: COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

  1. Le controversie tra gli associati e tra questi e gli organi dell'associazione sono composte da un collegio costituito da tre probiviri da nominarsi tra i componenti il consiglio direttivo di uno dei seguenti ordini o collegi professionali delle province di Trento e Bolzano: 
    - collegio dei geometri; 
    - collegio dei periti; 
    - ordine degli ingegneri; 
    - ordine degli architetti; 
    - ordine degli avvocati. 
    La nomina dei probiviri è demandata all'assemblea su nominativi proposti dal consiglio diretti¬vo che è tenuto a verificarne la disponibilità. 
    Il collegio dei probiviri provvede alla nomina di un proprio presidente scelto tra gli eletti. Dura 
    in carica sino a revoca (3). 
    Non possono far parte del collegio in sede inquirente e deliberante coloro che risultino avere rapporti di lavoro continuativo nel medesimo studio dell'inquisito oppure risultino essere con questi, in grado di parentela fino al terzo, ovvero in qualunque modo, direttamente o indi¬rettamente siano interessati alla vicenda o, dall'esito della stessa, possano trarne vantaggio diretto o indiretto. In caso di incompatibilità di uno o più membri, l'assemblea nominerà il, ovvero i membri supplenti che resteranno in carica per quel solo giudizio. 
  2. Il collegio dei probiviri viene convocato ogni qualvolta un socio si comporta in modo dannoso per la professione (etica) e per l'associazione. 
    Le sanzioni che potranno essere irrogate sono: 
    a) (cancellata); 
    b) la sospensione per un periodo massimo di sei mesi; 
    c) l'espulsione dall'associazione; 
    Le decisioni del collegio dei probiviri sono inappellabili per quanto riguarda le lettere a) e b) mentre per l'espulsione, la decisione sarà adottata dall'assemblea su proposta del collegio stesso. 

Art. 11: AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

  1. L'anno finanziario corrisponde all'anno solare. 
  2. Il tesoriere è tenuto a redigere i libri contabili indispensabili e ad amministrare secondo i prin¬cipi di economia e risparmio, dando esecuzione alle delibere del consiglio direttivo. 
    Il tesoriere incassa le quote di iscrizione e di associazione anche per mezzo di ruoli esattoriali. Il tesoriere, una volta all'anno, ha l'obbligo di rendere conto delle entrate e delle uscite sotto¬ponendo il bilancio consuntivo all'assemblea ordinaria dei soci previa approvazione dello stes¬so da parte del consiglio direttivo. 
    Il tesoriere dovrà predisporre, secondo le indicazioni e con l'approvazione del consiglio diret¬tivo, un bilancio di previsione da sottoporre all'assemblea ordinaria dei soci in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo. 
    La contabilità deve essere verificata da due revisori dei conti, nominati dall'assemblea ordina¬ria ogni triennio (3), tra i soci ordinari, i quali redigeranno verbale da sottoporre all'assemblea stessa. 
  3. I fondi dell'associazione sono costituiti da: 
    a) quota di iscrizione all'associazione "una tantum"; 
    b) quota associativa annuale; 
    c) versamenti che si rendano necessari per azioni specifiche rientranti nei fini istituzionali dell'associazione e di interesse collettivo; qualora determinate iniziative interessino solo parte degli associati saranno questi a doverne sopportare l'onere finanziario. 

Art. 12: COMMISSIONI DI STUDIO 

Il consiglio direttivo, nell'espletamento delle sue funzioni, potrà giovarsi della collaborazione di commissioni di studio nominate di volta in volta dal consiglio stesso e composte sia da associati che da esperti esterni particolarmente preparati nel campo specifico. 

Art. 13: MODIFICHE DELLO STATUTO 

  1. La modifica dello statuto deve venire deliberata con la maggioranza qualificata dei 3/4 (3) dei presenti all'assemblea costituita da almeno i 2/3 (3) degli iscritti aventi diritto di voto previa comunicazione scritta a tutti i soci dei cambiamenti proposti, in ottemperanza a quanto di¬sposto dall'art. 8. 
  2. Le modifiche dello statuto vengono proposte al consiglio direttivo dai soci o dai componenti il consiglio stesso, che deve includere nell'ordine del giorno della prima assemblea che verrà convocata. 

Art. 14: SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE 

  1. L'associazione viene sciolta su delibera dell'assemblea, costituita da almeno i 3/4 degli iscritti aventi diritto di voto, con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti. 
  2. In caso di scioglimento, i beni dell'associazione ed i residui delle quote versate saranno devo¬luti ad un Istituto di beneficenza scelto dal consiglio direttivo in carica al momento dello scio¬glimento dell'associazione. 


    Richiami: 
    (1) modifica approvata dall'assemblea del 20.02.1988 
    (2) integrazione approvata dall'assemblea del 24.02.1996 
    (3) modifica approvata dall'assemblea del 24.02.1996

Storia e Professione

FIGURA DEL GEODETA E DEL TOPOGRAFO

Il geodeta ed il topografo sono tecnici dotati di grande specializzazione tecnica. Possiedono vaste conoscenze nel campo specifico. Sono equipaggiati con attrezzature tecnologicamente sofisticate e d'avanguardia. Devono continuamente aggiornarsi e dotarsi di strumenti operativi che sono in continua evoluzione sia qualitativa che tecnologica. In sintesi sono professionisti capaci, indispensabili alla società moderna: in grado di contribuire alla realizzazione di opere di grande contenuto tecnologico e qualitativo.

CAMPI DI ATTIVITA'

Misurazioni in genere e di grande precisione: di distanze, dislivelli.Collaudo di reti trigonometriche e di carte tecniche.Misura dei movimenti e delle deformazioni di opere di alta ingegneria.Creazione di carte tecniche a grande e piccola scala.Creazione di carte tecniche di aggiornamenti urbani e centri storici.Rilievi di precisione di monumenti, fabbricati tutelati e non.Profili longitudinali e trasversali del terreno e dei fiumi.Operazioni catastali in genere, riordini fondiari, creazione di nuove mappe.Tracciamenti in genere e di precisione sia all'aperto che in galleria.Batimetria fluviale.